Questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, giudizio di rinvio, riproposizione delle medesime questioni

L’obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui. È infatti principio di diritto che l’obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di  cassazione suppone che esse siano state espressamente riproposte, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, nel quale dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione ad un materiale già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata. Ciò con la precisazione che il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può rimettere in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale declaratoria. In tema di giudizio di rinvio, le questioni che non sono state investite dalla pronuncia della Cassazione, anche qualora dichiarate soltanto assorbite, devono essere specificamente riproposte dalle parti, restando altrimenti coperte da giudicato.

 

Corte di appello di Milano, sentenza del 7.2.2017, n. 464