Revocabilità della dichiarazione del terzo pignorato per errore di fatto

In tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., sia inficiata da errore di fatto, il terzo può sempre revocarla e sostituirla con altra ritenuta corretta, ma solo se l’errore sia a lui non imputabile (o sia comunque scusabile) e a condizione che ciò avvenga entro l’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere. Pertanto, qualora lo stesso giudice abbia, ciononostante, emesso ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. sulla base della prima dichiarazione, il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa ordinanza per farne valere l’illegittimità, derivante dalla mancata considerazione degli effetti della revoca tempestivamente effettuata dal terzo stesso.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.5.2017, n. 13143