Onere probatorio in tema di mandato professionale

Nel giudizio a cognizione piena (qual è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), in presenza di specifiche contestazioni del cliente circa l’avvenuto conferimento dell’incarico, grava sul professionista l’onere di provare l’effettiva instaurazione del rapporto contrattuale d’opera professionale, dovendo peraltro precisarsi che obbligato al pagamento dell’onorario per l’opera professionale è esclusivamente il committente, ossia colui il quale ha inequivocabilmente (seppur verbalmente o per facta concludentia, laddove il contratto non richieda la forma scritta ad substantiam o ad probationem) manifestato la propria volontà di avvalersi della prestazione del professionista; committente che non necessariamente coincide con il beneficiario della prestazione, il quale non è tenuto in quanto tale (ossia: per il solo fatto di essere il beneficiario, pur senza aver conferito l’incarico) al pagamento del corrispettivo pattuito con il professionista.

 

Tribunale di Terni, sentenza del 2/2/2017