Quando la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem?

Va confermato che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Ciò non accade, invece, quando il giudice d’appello si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga nella sentenza impugnata, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (come nel caso in cui il secondo giudice non abbia proprio illustrato le critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado, né abbia indicato le ragioni del proprio convincimento).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.4.2017, n. 9196