Il decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato è assoggettabile a ricorso per cassazione?

Il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, e senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, non è assoggettabile a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Manca infatti una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte ed il relativo provvedimento viene emesso dal tribunale senza un particolare contraddittorio, bensì solo assicurando l’audizione del debitore (o comunque che egli possa organizzare la sua difesa), mentre è irrilevante che i creditori siano o meno favorevoli, posto che il tribunale deve provvedere comunque d’ufficio a tutela di un interesse più generale, che prescinde da quello individuale.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.4.2017, n. 8902