Mediazione obbligatoria, 15 giorni, termine non perentorio: condizione di procedibilità avverata anche se il tentativo di mediazione esperito con ritardo

Circa la questione se il mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione, alla stregua della legge sulla mediazione processuale, possa ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio (situazione – quest’ultima – che certamente determina l’improcedibilità del giudizio ordinario) va affermato che il termine assegnato dal giudice corrisponde a quello di quindici giorni indicato dalla legge nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo. Quindi, qualora il tentativo di mediazione sia è stato comunque esperito (nella specie con esito negativo), la condizione di procedibilità dell’azione giudiziale si è in ogni caso avverata, sebbene con ritardo rispetto al termine (ordinatorio) inizialmente assegnato.

 

Corte di appello di Milano, sentenza del 24.5.2017