Sospensione facoltativa del processo, regolamento di competenza, sospensione discrezionale del processo

In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è necessario propriamente che gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza non passata in giudicato siano pregiudiziali rispetto all’oggetto del processo nel quale vengano invocati.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.4.2017, n. 8654