Opposizione a decreto ingiuntivo: se l’opponente formula la riconvenzionale, l’opposto può proporre una reconventio reconventionis.

Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampio pretesa della controparte, non può essere negato il diritta di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis [Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 2.10.2013].

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