Unione Europea, diritto internazionale privato, litispendenza e giurisdizione: le Sezioni Unite si rimettono alla Corte di Giustizia

La Suprema Corte ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione, ex art. 267 del TFUE, la pronuncia sulle seguenti questioni pregiudiziali: a) se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’art. 24 del Regolamento predetto, o, al contrario, possa ostare al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, tenuto conto che l’art. 24 del citato Regolamento richiama solo le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19; b) se l’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento “de quo”, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione eurounitaria della litispendenza nonché con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 20.6.2017, n. 15183