Il ricorso in riassunzione va deposito in forma telematica altrimenti è inammissibile

Deve ritenersi che il ricorso in riassunzione va ad inserirsi all’interno di un processo già instaurato, rispetto al quale le parti risultano costituite in precedenza; ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 221, pertanto, l’iscrizione a ruolo del relativo giudizio deve avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica. Sulla base di tali argomentazioni, il deposito in forma cartacea del ricorso in riassunzione deve ritenersi inammissibile.

 

 

Tribunale di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 18.5.2017, n. 481