Le spese del giudizio che pronuncia sulla competenza seguono la soccombenza nonostante la modifica all’art. 91 c.p.c.

Le spese del giudizio che pronuncia sulla competenza seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., ancorchè il legislatore della L. n. 69 del 2009 abbia soppresso nella nuova formulazione del primo comma del citato articolo ogni riferimento al giudice regolatore della competenza. Il fatto che il legislatore non abbia sentito il bisogno di modificare la forma della decisione sulla sola competenza dalla sentenza all’ordinanza nell’art. 91, comma 1, primo inciso c.p.c.. appare dovuto alla circostanza che egli abbia stimato che il mutamento non avrebbe potuto essere inteso come diretto ad escludere che il giudice che declina la competenza non debba provvedere sulle spese, com’era pacifico dovesse fare quando la forma del decidere era la sentenza. Tanto perchè, pacificamente, vanno ritenuti riconducibili al concetto di sentenza provvedimenti non formalmente tali. Deve, dunque, ritenersi che è priva di qualsiasi valore la soppressione dell’originario secondo inciso dell’art. 91 c.p.c.., nel senso che essa non può essere intesa nel senso della sottrazione del dovere di pronunciare sulle spese allorquando si regola la competenza. Pertanto, va escluso che sia stata eliminato l’obbligo del giudice di merito che declina la competenza di provvedere sulle spese di lite.

 

Corte di appello di Lecce, sentenza del 20.1.2017