Appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c.: conseguenze

Va confermato il principio per cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.3.2017, n. 5338