Causa Samsung-Altroconsumo, azione di classe: delibazione di natura sommaria sull’eventuale inammissibilità della domanda perché manifestamente infondata; conflitto di interessi, nozione
Nell’azione di classe ai sensi dell’art. 140-bis D.Lgs. n. 206/2005 la domanda è dichiarata inammissibile “quando è manifestamente infondata”. Pertanto, la delibazione affidata dalla legge al Tribunale è di natura sommaria ed ha la funzione di evitare iniziative pretestuose e del tutto infondate al fine di pervenire ad una pronuncia di rito, prodromica alla fase di merito del processo.
La sussistenza del conflitto di interessi ricorre quando si verifica un contrasto tra le posizioni giuridiche delle proponenti e quelle degli aderenti alla classe, tale che questi ultimi potrebbero subire un pregiudizio dall’accertamento della domanda. Per converso, il conflitto di interessi è escluso allorquando l’accertamento richiesto riguardi una condotta illecita unitaria dalla quale può derivare il diritto al risarcimento del danno in favore degli aderenti alla classe, in alcun modo compromesso dall’eventuale rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai proponenti l’azione.
NdR: si ringrazia l’Avv. Marco SCIALDONE per la segnalazione.
Corte d’Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 6.6.2017