Continenza di causa, decreto ingiuntivo, riti diversi

Ancorché ai sensi dell’articolo 643 ultimo comma c.p.c. il procedimento per decreto ingiuntivo risulti pendente dal momento della notificazione del ricorso e del decreto, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini della individuazione del Giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’articolo 643 ultimo comma c.p.c.

Tribunale di Potenza, sentenza del 24.05.2017