Amministrazione di sostegno e reclamo

Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c., comma 2, avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione – proposta dall’amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo – ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.

Cassazione civile, sezione prima,  sentenza del 7.6.2017, n. 14158