Irragionevole durata del processo, termine di trenta giorni per la notifica e inefficacia del decreto: il termine decorre dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente

Sebbene in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, preveda che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente. Ciò si desume sia dal 4 comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità. Avvalora tale interpretazione l’ulteriore circostanza che mentre l’inefficacia del decreto ingiuntivo (che costituisce il modello di riferimento del procedimento ex L. n. 89 del 2001) non notificato nel termine di cui all’art. 644 c.p.c., determina una situazione rimediabile (salvo prescrizione o decadenze sostanziali) attraverso la riproposizione della domanda, non altrettanto avviene nel caso del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, non più riproducibile per l’espresso divieto contenuto nel medesimo art. 5, comma 2.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.3.2017, n. 7185