L’onere di attivare la procedura mediativa grava sulla parte opposta

Deve concludersi che l’onere di attivare la procedura mediativa gravi sulla parte opposta. E’ infatti la parte opposta quella che ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto; ed è questa parte per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 6.12.2016