Prove atipiche

Possono definirsi prove atipiche quelle che non si trovano espressamente ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge processuale civile. Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale come quella prevista, nell’ambito del processo penale, dall’art. 189 c.p.p. , che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Per converso è possibile ritenere, a contrario, che l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, così come l’oggettiva estensibilità del concetto stesso di produzione documentale, nonché l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, siano elementi tutti dai quali desumere e fondare la natura non tassativa delle prove utilizzabili nel processo civile, cosicché è possibile ritenere ammissibili le c.d. prove atipiche che tecnicamente trovano ingresso nel processo attraverso lo strumento della produzione documentale.

 

Tribunale di Firenze, sezione seconda, sentenza del 27.03.2017