La sanzione processuale per uso distorto o incauto della tutela indennitaria da irragionevole durata del processo non lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale

Va confermata la legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, secondo cui, quando la domanda per equa riparazione e’ dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, il giudice puo’ condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000. Difatti, detta norma non prevede alcun automatismo tra declaratoria d’inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza ed applicazione della sanzione, che rientra invece nella discrezionalità valutativa del giudice di merito. Inoltre è indiscutibile che la prevista possibilità di una sanzione processuale svolga una funzione deterrente, scoraggiando l’uso distorto o incauto dell’istanza indennitaria, effetto dissuasivo del tutto compatibile con i parametri costituzionali e, in particolare, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: l’uguale ed indiscriminato accesso a qualsivoglia pretesa, quantunque azzardata o altrimenti priva di chance di accoglimento, non è priva di costi sociali, poiché si traduce in un aggravio della funzione giurisdizionale a danno di chi, con maggiori prospettive di fondatezza, ne ha realmente bisogno.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 16.3.2017, n. 6865