Accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di assistenza e previdenza, opposizione all’ATP, specificità dei motivi

Premesso che l’art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all’ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU; la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.

 

Tribunale di Napoli, sentenza del 13.12.2016, n. 9160