La valutazione sull’essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. rileva per la risoluzione ma non per il risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento, dove invece rileva la disciplina ex art. 1218-1223 c.c.
L’essenzialità del termine rileva quando si deve decidere della risoluzione del contratto e cioè quando una delle parti, ad esempio la promissaria acquirente di beni immobili, abbia attribuito una importanza tale alla stipula ad una certa data che la stipula tardiva avrebbe compromesso l’utilità pratica dell’affare divisato. Qualora invece si agisca per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’adempimento della prestazione dedotta nel preliminare, non rileva l’art. 1457 c.c. – che peraltro si atteggia come norma speciale rispetto alla regola generale ex art. 1455 c.c. che in linea di principio richiede la importanza dell’inadempimento per la sua risoluzione – bensì le norme sull’inadempimento, o meglio sull’inesatto adempimento, e sul risarcimento dei danni conseguenti e cioè gli artt. 1218 e 1223. Come reso palese dalla disciplina sopra evocata, il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale si configura anche quando ci si trova di fronte ad un semplice ritardo nell’adempimento e quindi anche quando non entra in gioco la questione sulle sorti del contratto e cioè la sua risoluzione.
Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, sentenza del 23.3.2017, n. 834