Possesso o detenzione di un bene, titolo esecutivo contro altro soggetto, azione esecutiva diretta di rilascio

Allorquando il soggetto che si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene che, in forza di un titolo esecutivo formatosi contro altro soggetto debba essere rilasciato, viene coinvolto nella sua posizione dall’attività esecutiva – che il titolare del diritto riconosciuto dal titolo rivolga contro il soggetto contemplato nel titolo – le formalità preliminari all’inizio dell’esecuzione (rappresentate dalla notifica del titolo e del precetto), in ragione del fatto che l’esecuzione è diretta e, quindi, l’attività esecutiva è richiesta contro il soggetto contemplato dal titolo, bene sono compiute nei suoi confronti ed il terzo detentore o possessore che di fatto venga coinvolto dalle attività esecutive ed intende reagire contro di esse non può far valere, come oggetto di tale reazione, l’inosservanza nei propri confronti delle formalità preliminari predette. La ragione è che, essendo formalmente diretta l’attività esecutiva contro il soggetto contemplato nel titolo quelle formalità dovevano osservarsi nei suoi confronti e, se anche non lo sono state, è solo lui che se ne può dolere. Il terzo possessore o detentore può dolersi dell’inosservanza delle formalità preliminari nei sui confronti solo se il titolare della pretesa esecutiva, che constati prima di procedere che egli è nel possesso o nella detenzione, utilizzi il titolo esecutivo chiedendo che l’attività esecutiva sia compiuta nei suoi confronti in quanto sostenga la sua soggezione all’efficacia del titolo.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.3.2017, n. 5785