Opposizione a decreto ingiuntivo e genericità delle difese: nullità ex art. 163 n. 4 c.p.c. senza possibilità di sanatoria officiosa

In caso di difese svolte nell’opposizione a decreto ingiuntivo del tutto generiche, tali da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, ben può equipararsi la forma di nullità processuale qui verificatasi a quella contemplata dall’art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria,  mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi). Una forma di nullità cioè che se si fosse trattato di una citazione introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria avrebbe comportato il potere di sanatoria officiosa con l’ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164, V co., c.p.c.; potere di rinnovazione che è escluso che possa esercitarsi in via estensiva in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che il potere di sanatoria in parola fa salve le decadenze, ivi compresa, quindi, quella che segue alla mancata osservanza del termine di quaranta giorni per proporre utilmente l’opposizione a decreto ingiuntivo (si verte, si ricordi, in un caso in cui si configura una forma di nullità processuale sostanziale per la quale la sanatoria opera ex nunc, a differenza di quel che è previsto dall’art. 164, II co., c.p.c., in tema di nullità formali).

 

Tribunale di Taranto, sentenza del 9.12.2016, n. 3431