Contratto di assicurazione e cessazione del rischio

Per il disposto dell’art. 1396 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.

 

     Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 4.4.2017,  n. 1823