L’istante non vuole quantificare il danno, né nell’atto introduttivo, né nelle conclusionali: che valore ha la formula “nella misura che verrà ritenuta secondo giudizio”?

La formula “somma maggior o minore ritenuta dovuta” o altra” equivalente, che accompagna le conclusione con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all’esito dell’istruttoria, sia risultata una somma maggior di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo e formula ivi riprodotta, perché l’omessa indicazione del maggiore importo evidenzia la natura meramente di stile dell’espressione utilizzato. Pertanto, nel caso in cui l’istante non ha inteso quantificare la domanda di danno, né nell’atto instaurato giudizio, né tantomeno negli scritti conclusionali, la formula “nella misura che verrà ritenuta secondo giudizio” non costituisce mera clausola di stile in omaggio ad un vana rituale del difensore della parte, ma, piuttosto, esprime la volontà dell’istante di rimettere “incondizionatamente” al prudente apprezzamento del Giudice la determinazione del danno.

 

Corte d’appello di Napoli, sezione quarta, sentenza del 21.11.2016, n. 4134