Parziale e limitato accoglimento della domanda in senso meramente quantitativo, divario tra richiesto e liquidato, parti silenti agli inviti conciliativi: compensazione delle spese di lite

Anche in considerazione del parziale e limitato accoglimento della domanda nei limiti del provato, del consistente divario tra richiesto e liquidato e tenuto altresì conto del comportamento delle parti rimaste silenti nonostante i ripetuti inviti di questo giudicante a percorrere, nelle more giudiziali, ogni utile via conciliativa della controversia evitando la prosecuzione del presente giudizio che, ad avviso di chi scrive, ha determinato un irrigidimento ed inasprimento delle rispettive posizioni del tutto ingiustificato, ricorrono le condizioni normativamente richieste dall’art 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente – che rende inapplicabile la previsione di cui all’art 91 comma 1 c.p.c. – per compensare (nella specie in ragione di un terzo) le spese di giudizio. A tal proposito si ritiene che ai fini della valutazione della soccombenza reciproca vada prestata integrale adesione all’interpretazione di parzialità dell’accoglimento anche nel senso meramente quantitativo (dunque, anche nel caso di domanda articolata in unico capo ovvero in più capi di cui alcuni siano stati rigettati).

 

Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 14.11.2016, n. 21251