Notifica presso il precedente domiciliatario, nullità, sanatoria

Va confermato il principio per cui la notificazione presso il precedente domiciliatario della parte è nulla e non inesistente e la successiva notifica effettuata al corretto domicilio sana con efficacia retroattiva la nullità di quella precedente, a nulla rilevando che la seconda notificazione sia avvenuta dopo la scadenza del termine prescritto per il compimento della relativa attività processuale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.1.2017, n. 1783