Riconosciuta la tardività dell’opposizione, il Giudice non può decidere nel merito

È resa in difetto di potestas iudicandi la parte di motivazione nel merito preceduta dalla declaratoria di tardività dell’opposizione. Enunciata tale preliminare motivazione e, quindi, riconosciuta la tardività dell’opposizione, infatti, il Giudice non può decidere la questione di merito, perché la rilevazione della tardività e, quindi, la definizione in rito dell’opposizione glielo impediscono. Va quindi confermato che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.12.2016, n. 27019