Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, nozione

L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, così esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi non riscontrabile quando (come nella specie) il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, enucleando la voluntas legis applicabile nel caso concreto per via interpretativa, senza che rilevi in alcun modo l’esito dell’interpretazione, come tale ricadente in un (eventuale) errore di giudizio sottratto al sindacato delle Sezioni Unite, essendo peraltro da aggiungere che risulta irrilevante che un ipotetico errore di diritto del giudice speciale (di per sè non denunciabile dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione) comporti violazione della Costituzione, della Cedu ovvero del diritto comunitario.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.12.2016, n. 26899