Trasferimento del difensore non comunicato, mancata notifica dell’appello, omessa verifica presso l’albo degli avvocati, passaggio in giudicato della sentenza di primo grado

Non può essere condiviso il recente principio (Cass. 25339/15) secondo cui ove la notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito (presso il domicilio eletto o effettivo) abbia avuto esito negativo per causa fortuito o forza maggiore (come nel caso di trasferimento del domicilio non comunicato), il procedimento ben può riattivarsi e perfezionarsi anche dopo lo spirare del termine, mediante istanza al giudice ad quem corredata dalla attestazione della omessa notifica, tesa ad ottenere la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione, ovvero mediante tempestiva richiesta (ossia entro un tempo ragionevolmente contenuto) rivolta all’ufficiale giudiziario per la ripresa del procedimento notificatorio, con effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento. Ciò in quanto non può ritenersi giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica in caso di intervenuto trasferimento del difensore, stante l’agevole consultazione dall’albo degli avvocati, attuabile anche per via informatica e telematica. Risultando, dunque, inesistente, e non nulla, detta notifica, stante la assenza di una qualsiasi relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario della stessa, va dichiarata l’inammissibilità della impugnazione, in quanto la tardività dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e la inammissibilità non può ritenersi sanata dalla intervenuta costituzione in giudizio dell’appellato.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 2.11.2016, 20308