Azione ex art. 2043 c.c. e poi ex art. 2051 c.c.: la domanda è nuova e, dunque, inammissibile.

Quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alla norma di legge che disciplina suddetta responsabilità speciale, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2013, n. 15666].

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