Rimessione in termini, malattia dell’avvocato: il giudice deve verificare se il concreto atteggiarsi della malattia abbia precluso il rispetto del termine

Posto che la causa non imputabile consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale e che non può consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore, non è condivisibile respingere l’istanza di rimessione in termini, nel caso di malattia del legale domiciliatario insorta al quinto giorno sui dieci a disposizione per l’iscrizione della causa a ruolo, sulla sola base del presupposto che il legale domiciliatario aveva avuto a disposizione 5 giorni per iscrivere la causa a ruolo e che, comunque, la parte era assistita da due avvocati (con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo avrebbe potuto essere effettuata dal co-difensore); difatti in tal modo, da un lato, non viene verificato se il concreto atteggiarsi della malattia documentata abbia precluso al difensore ammalatosi l’iscrizione a ruolo della causa e, dall’altro, non viene adeguatamente esaminata la posizione dell’altro difensore.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.1.2017, n. 363