Compensazione delle spese: cosa accade in caso di mancata opposizione alla domanda, contumacia o riduzione della domanda operata dal giudice?

Per la configurabilità delle gravi ed eccezionali ragioni per cui può essere disposta (ex art. 92 c.p.c., comma 2) la compensazione parziale o totale delle spese al di fuori dei casi di reciproca soccombenza non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese, dovendo trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.12.2016, n. 25284