Cose in custodia ed idoneità causale

Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Tribunale di La Spezia, sentenza del  9.2.2017