Gratuito patrocinio, giudizio davanti al giudice amministrativo, diritto soggettivo, decreto di liquidazione dei compensi avvocato, opposizione, giurisdizione ordinaria

Con riferimento alla questione concernente l’individuazione del giudice chiamato a decidere sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, va dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Difatti, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo – avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso – e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al T.A.R.: il diritto al compenso dei difensori di una parte, nell’ambito di un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del T.A.R..

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.12.2016, n. 26907