Testimonianza di chi assistere ad un colloquio telefonico non in “viva voce”: che valore ha?

La circostanza di “assistere” ad un colloquio telefonico si riferisce verosimilmente alla presenza fisica del teste durante la telefonata ma non anche all’ascolto dell’intero contenuto, a meno che l’audio del telefono non venga portato in “viva voce”. Non indicata detta circostanza, tale prova orale risulta irrilevante e comunque non sufficiente a ritenere provati i fatti cui si riferisce.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 7.10.2016, n. 5057