Apertura della tutela dell’interdetto giudiziale in caso di detenzione: giudice competente

Il giudice competente per la apertura della tutela dell’interdetto giudiziale è indicato dalla legge nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e interessi dell’interdetto (artt. 343 e 424 c.c.); tale definizione normativa, che richiama la nozione di domicilio (art. 43 c.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, inapplicabile apparendo il criterio del domicilio che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.11.2016, n. 23877