Ordinanza pronunciata fuori udienza, fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio con data errata, conseguenze

Va esclusa ogni violazione del diritto del contraddittorio laddove l’ordinanza resa all’esito di riserva di pronuncia contenga la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio con data indicante l’anno precedente a quello in cui era stata assunta la riserva stessa (risultando, peraltro, nella specie, nel biglietto di cancelleria correttamente individuato l’anno in corso ai fini dell’individuazione dell’udienza successiva), in quanto si tratta di errore materiale che non rende talmente incerta la data dell’ulteriore corso del giudizio da impedire alla parte, destinataria della comunicazione, di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare. La riconoscibilità dell’errata indicazione della data dell’udienza successiva con l’uso dell’ordinaria diligenza è, in ogni caso, oggetto di accertamento demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.12.2016, n. 26065