Ordinanza di ingiunzione di pagamento in corso causa ex art. 186 ter c.p.c.: natura provvisoria o decisoria?

La disciplina contenuta nell’art. 186 ter c.p.c., con riferimento all’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, nè la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinchè la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita assorbita: infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui all’art. 177 c.p.c. e art. 178 c.p.c., comma 1 e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Ovviamente non vale a mutare la natura del provvedimento il fatto che l’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere con l’istanza di ingiunzione, sia stato, da parte del giudice del merito, particolarmente accurato o approfondito. Ciò che rileva è infatti il carattere non decisorio, ma intrinsecamente provvisorio, del provvedimento, il quale assolve alla funzione propria di quelle tutele sommarie che hanno come scopo l’anticipazione satisfattiva della pretesa. In conseguenza, i successivi provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio di merito non possono a loro volta assumere – per il sol fatto di avere inciso in vario modo sull’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (o di aver comunque segnato un percorso processuale diretto ad accertamenti già contenuti nel corpo della detta ingiunzione) – natura decisoria. Tanto basta per escludere in radice l’ammissibilità delle impugnazioni proposte a norma dell’art. 111 c.p.c., comma 7.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.11.2016, n. 23513