Notifica della sentenza di primo grado eseguita nel domicilio eletto presso l’avvocato solo domiciliatario, ma non più iscritta in quel locale albo degli avvocati

In tema di notifica della sentenza di primo grado – da effettuarsi nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c. – va affermato che sul notificante non grava alcun onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Non è condivisibile affermare l’assimilazione di effetti processuali tra l’ipotesi del difensore che sia pure domiciliatario e quella in cui il domiciliatario sia persona diversa dal difensore. Gli effetti del venir meno dello ius postulandi, con conseguente mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali, riguarda la prima ipotesi, ma non la seconda. D’altra parte, l’elezione di domicilio non richiede neppure che il domiciliatario sia persona iscritta all’albo degli avvocati, né in presenza di tale eventualità sono estensibili al mero domiciliatario i principi elaborati dalla giurisprudenza per il caso della cancellazione dall’albo del difensore.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 18.11.2016, n. 23527