Notificazione nelle mani del portiere, omessa attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., nullità

In caso di notifica nelle mani del portiere, va confermato che l’ufficiale giudiziario deve dare atto oltre che della assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.11.2016, n. 22707