Filtro in appello: l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando non merita che siano ad esso destinate energie del servizio giustizia

Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello a norma dell’art. 348-bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria parificabile a quella identificata con il fumus boni iuris, né in una valutazione a cognizione parziale come quelle relativa ai procedimenti a contraddittorio eventuale. Deve infatti ritenersi che l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, vale a dire quando non merita neppure che siano ad esso destinate energie del servizio giustizia, sì da sanzionare pertanto l’abuso del processo.

Tribunale di Milano, sentenza del 16.9.2016, n. 10176