Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è strumento straordinario giustificato solo da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della sentenza

Posto che ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza dei due requisiti concorrenti e non alternativi (il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”), va confermato che solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza, tenuto anche conto che l’emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente. Nella verifica di tale presupposto il giudice deve attuare una indagine rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali “clausole di stile”. Pertanto va affermato che il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, e, se la lentezza dei tempi processuali costituisce un dato di fatto, tale constatazione non può determinare che le controversie possano essere sempre risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.

 

Tribunale di Napoli, provvedimento del 6.9.2016