Riconoscimento scrittura privata e prova

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell’art. 215 cpc e la verificazione della stessa ex art, 216 attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa d rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.

 

    Tribunale di Arezzo, sentenza del 11.01.2017,  n. 34