Il giudice non è tenuto dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso della facoltà di disporre la compensazione delle spese

In tema di spese processuali, va data continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2016, n. 20926