Tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale di controparte tramite un teste: condanna ex art. art. 96 comma 3 c.p.c.

Va accolta la domanda attorea ex art. 96 comma 3 c.p.c. in ragione del tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale del convenuto (scambio di mail volto alla definizione di un accordo transattivo, mai concluso) – peraltro irrilevante – per tramite del teste (fratello), che costituisce motivo valido per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in 2.500 €.

 

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 19.7.2016, n. 9057