Materie riservate alle competenze dell’AGCOM e condizione di procedibilità: il ricorso monitorio non è assoggettato al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

Non è in conflitto con le disposizioni comunitarie la interpretazione delle norme della L. n. 249 del 1997, e della delibera AGCOM n. 173/2007, che fa leva sul requisito strutturale della fase sommaria del procedimento monitorio, come procedimento volto a consentire una spedita definizione della controversia, secondo modalità procedurali che prevedono solo in via eventuale la introduzione del giudizio (mediante notifica della opposizione al decreto ingiuntivo), per sottrarre tale fase al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, laddove la esigenza di assicurare al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia può essere garantita nella seconda fase.

Deve ritenersi non conforme a diritto la statuizione secondo cui si ritenga di assoggettare il ricorso monitorio, nelle materie riservate alle competenze dell’AGCOM, al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dovendo in conseguenza ritenersi errata la qualificazione della condizione di accesso al giudizio di merito avanti l’AG, prevista dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, come “condizione di proponibilità” dell’azione giudiziaria. Ne segue che il giudice, qualora dichiari la temporanea improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l’esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo del giudizio di merito proposto dall’opponente.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.12.2016, n. 25611