Eccezione di incapacità a testimoniare: deve essere seguita da quella di nullità della deposizione, altrimenti vi è sanatoria.

L’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata prima della deposizione del teste, laddove non seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l’assunzione del teste, comporta la sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’art. 246 c.p.c. è dettato nell’esclusivo interesse delle parti; e che la sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda [Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 13.2.2013].

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