Sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire e a contraddire, dichiarazione d’ufficio della cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire e a contraddire. Infatti, l’interesse ad agire e l’interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell’azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all’esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Orbene, per il venir meno dell’interesse ad agire e perchè possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario che:

a)      sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;

b)       vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull’essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;

c)       vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 14.7.2016, n. 3908