Attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione: le relative indennità vanno incluse nella nota spese

Va ribadito che le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione (quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo) attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. n. 127 del 2004, sicché le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese; ed altrettanto deve dirsi con riferimento alle voci relative a corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente, oggetto nel rito del lavoro di presunzione iuris tantum.

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.10.2016, n. 19786